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92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato € 1, 51 (0, 35) (2) € 1, 70 (0, 40) (2) € 2, 07 (0, 49) (2) € 1, 71 (0, 40) (2) € 2, 08 (0, 49) (2) € 1, 10 (0, 26) (2) (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403) (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. Fonte: INPS Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell'INPS
I contributi, versati dal datore di lavoro, sono calcolati in base: - alla retribuzione effettiva oraria; - alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria; - al valore convenzionale, anch'esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell'alloggio. I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all'1, 40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi e cioé l'indennità di disoccupazione. Quindi, il calcolo dei contributi dipende anche dal tipo di contratto stipulato. C'è da precisare, però, che in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.
L'Istat ha comunicato una variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati nel 2016 e 2017 pari all'1, 1%. Sono state quindi determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici nel 2018. È confermata la minore aliquota dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF). Si continua ad applicare il contributo addizionale dell'1, 4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale) per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. La circolare INPS 29 gennaio 2018 n. 15 riporta le tabelle con l'importo dei contributi dovuti con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali. Cassa unica assegni familiari, contributo dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico salvo il caso di rapporto tra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) non oltre il terzo grado, conviventi.
15, 2° CO. (valori mensili) LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari) 629, 15 4, 57 AS 743, 55 5, 39 B 800, 74 571, 96 5, 72 BS 857, 94 600, 56 6, 06 C 915, 15 663, 46 6, 40 CS 972, 33 6, 74 D 1143, 91* (+ 169, 15) 7, 78 DS 1201, 11* (+ 169, 15) 8, 12 * A tali importi vanno aggiunti 169, 15 euro a titolo di indennità TABELLA D ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili) AUTOSUFF. NON AUTOSUFF. 986, 62 1118, 18 1381, 30 TABELLA E PRESENZA NOTTURNA (valori mensili) LIV. UNICO 660, 61 TABELLA G ASSISTENZA a persona NON AUTOSUFFICIENTE Con prestazioni limitate ai giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) 7, 26 8, 75 INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO CONVENZIONALE Pranzo e/o colazione cena alloggio Totale indennità giornaliera Totale indennità mensile (per 26 gg) ANNO 2018 1, 93 1, 67 5, 53 143, 78
Aggiornate da INPS anche le tabelle relative i contributi previdenziali dedicati ai lavoratori domestici. Due le discriminanti: applicazione ai contratti a tempo indeterminato e per lavoratori a tempo determinato. Nel secondo caso il conteggio dei contributi è maggiore e si applica a tutti i contratti a scadenza, tranne nel caso di quelli stipulati per sostituzioni di lavoratori assenti per malattia, maternità o aspettativa. I l versamento dei contributi è previsto con cadenza trimestrale: dal 1° al 10 aprile; dal 1° al 10 luglio; dal 1° al 10 ottobre e dal 1° al 12 gennaio 2019 il versamento per il 4° trimestre. Unica eccezione a queste scadenze è prevista per le cessazioni contrattuali anticipate. In questo caso, il pagamento dei contributi relativi al trimestre in corso va effettuato entro 10 giorni dalla cessazione del contratto.
L'ISTAT ha comunicato, che detta variazione per il biennio 2017/2018 è stata di + 1, 1% e di conseguenza sono in aumento anche i contributi. Inoltre, si conferma che anche per il 2019, relativamente ai contratti a tempo determinato, continua ad applicarsi il contributo NASpI del 1. 4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tabelle contributi previdenziali valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 Senza contributo NASpI addizionale RETRIBUZIONE ORARIA CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Con CUAF Senza CUAF fino a € 8, 06 € 7, 13 € 1, 42 (0, 36) € 1, 43 (0, 36) oltre € 8, 06 e fino a € 9, 81 € 8, 06 € 1, 61 (0, 4) € 1, 62 (0, 4) oltre € 9, 81 € 9, 81 € 1, 96 (0, 49) € 1, 97 (0, 49) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5, 19 € 1, 04 (0, 26) Con contributo NASpI addizionale 1. 4% € 1, 52 (0, 36) € 1, 53 (0, 36) € 1, 72 (0, 4) € 1, 73 (0, 4) € 2, 11 (0, 49) € 1, 11 (0, 26) € 1, 12 (0, 26) Note tabelle Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto per i rapporti di lavoro fra coniugi (datore di lavoro coniuge titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
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