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Ricongiunzione (onerosa) dei contributi: di cosa si tratta, chi può farvi ricorso e in cosa differisce da totalizzazione e cumulo gratuito? Introdotta dalla legge 29/1979 per permettere ai lavoratori di unificare presso un'unica gestione previdenziale anche i contributi versati presso enti o fondi diversi, consiste di fatto in un'operazione di trasferimento finalizzata a riunire tutti i periodi contributivi e ottenere così la liquidazione di una sola prestazione pensionistica. Può essere richiesta in qualsiasi momento, purché i periodi interessati non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione diretta, ed è sempre totale. La domanda di ricongiunzione, da presentare all'Ente previdenziale presso il quale si intendono trasferire i contributi, implica cioè che sia spostata tutta la contribuzione – a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, volontaria e figurativa) – fino al momento della richiesta. A chi si rivolge? Fatta eccezione per i contributi versati alla Gestione separata INPS, può rientrare nella ricongiunzione la contribuzione versata in tutte le principali gestioni obbligatorie, il che vuol dire che è possibile ricongiungere anche la contribuzione corrisposta al fondo lavoratori dipendenti INPS o alle gestioni per i lavoratori autonomi con le posizioni assicurative maturate presso le Casse di Previdenza dei liberi professionisti.

Modulo domanda di ricongiunzione inps

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In pratica, la possibilità di sommare i diversi spezzoni di contribuzione, conservando, contrariamente al passato, il diritto al calcolo della pensione retributiva. In questo modo ciascuno dei fondi determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Una possibilità, però, molto limitata perché, oltre a non riguardare la contribuzione versata presso le Casse dei liberi professionisti, non può essere richiesta dai lavoratori che hanno maturato un diritto a pensione autonoma in una singola gestione pensionistica ed è ammessa solo per ottenere la pensione di vecchiaia e i trattamenti di inabilità e ai superstiti. Chi resta senza soluzioni Non è consentito dalla nuova legge utilizzare la " totalizzazione retributiva " per ottenere la pensione di anzianità o la pensione anticipata. Così non vengono risolti i casi dei lavoratori che speravano di andare in pensione anticipata con 42 anni e più di contribuzione complessiva accreditata, ad esempio, in Inps e in Inpdap.

Il piano prevede una fase transitoria, che dovrà concludersi entro il 31 luglio 2013, in cui la presentazione delle domande tramite canale telematico coesiste con la tradizionale modalità cartacea. Come specificato nella Circolare 131 del 19 novembre 2012 (vedi Sezioni di riferimento), già a partire dal 12 gennaio 2013 dovranno essere presentate solo in via telematizzata le domande di pensione (diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia e di inabilità), di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 del 1979 e dell'articolo 1 della legge 45 del 1990 e di variazione della posizione assicurativa. Sempre dal 12 gennaio 2013 - come indicato nella Circolare 146 del 19 dicembre 2012 - solo in via telematizzata anche alcune domande di piccoli prestiti: ai pensionati aderenti al Fondo Credito, per gli iscritti dell'Arma dei Carabinieri e per il Personale gestito dal Service Personale Tesoro (SPT) e iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e rimenti telematizzate in via esclusiva le domande di borse di studio (inclusi Safari Job e Master certificati) e quelle per Valore Vacanza e Soggiorni Senior.

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January 1, 2023

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