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Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all'Istituzione estera in causa. Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato, dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero o dalla competente autorità consolare. DECORRENZA La prestazione decorre: dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso; dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio. DURATA In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

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Nel frattempo le Sedi dovranno continuare ad utilizzare, ove possibile, i formulari comunitari della serie E. Apri: 189 KB Allegato 1: Documento portatile U1 259 KB Allegato 2: Documento portatile U2 194 KB Allegato 3: Documento portatile U3 209 KB Soggetto emanante: INPS Data: 20-10-2010 Tipologia: Circolari Parole chiave: disoccupazione politica sociale welfare state mobilità territoriale Documenti correlati Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 26 novembre 2008, COM(2008) 800 def. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, 16 settembre 2009, n. 987 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, 17 giugno 2008, n. 592 Circolare INPS del 1 luglio 2010, n. 82 Circolare INPS del 1 luglio 2010, n. 85 Circolare INPS del 1 luglio 2010, n. 83 Circolare INPS del 1 luglio 2010, n. 84 Circolare INPS del 2 luglio 2010, n. 88 Circolare INPS del 21 luglio 2010, n. 98 Nella rete Unione Europea

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Alla domanda vanno allegati dei documenti che sono strettamente correlati al luogo dove il lavoratore ha svolto l'impiego, e precisamente: le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell'UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga). Nel caso in cui non si disponesse del documento portatile U1, le informazioni possono essere richieste dalla Struttura INPS territoriale; le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato, dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero o dalla competente autorità consolare.

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Circolare INPS del 20 ottobre 2010, n. 132 "Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3". Gli argomenti trattati, sui quali sono forniti chiarimenti ed indicazioni, sono i seguenti: 1. Documento portatile U1: "Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione". 2. Documento portatile U2: "Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione". 3. Documento portatile U3: "Circostanze che possono modificare il suo diritto a prestazioni di disoccupazione". 4. Lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione e lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell'Unione europea in cerca di occupazione: adempimenti dei Centri per l'impiego e delle Sedi INPS.

Disoccupazione per rimpatriati: ecco come richiederla - Magevola

Anche in questo caso, se il beneficiario di prestazioni di disoccupazione non ha richiesto il documento portatile U2, saranno direttamente le Istituzioni a provvedere allo scambio di informazioni utilizzando i PAPER SED previsti.

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000 euro. N. B. :Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali ( IBAN). International bank account number, codice bancario di 27 cifre che identifica il conto corrente e la banca. Registrati al MyINPS per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi. Spazio economico europeo. Codice di avviamento postale. Registrati al MyINPS per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero. La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto; Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell'UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, etc. ).

L'attestato (PDU1) deve essere richiesto direttamente dalla persona interessata (e non tramite un Ente di Patronato) prima di recarsi in un altro Stato, come previsto dal citato regolamento n. 987/2009. Nel caso in cui la persona interessata non abbia richiesto il documento portatile U1, l'Istituzione competente dello Stato che deve concedere la prestazione è obbligata a richiedere la certificazione dei periodi direttamente all'Istituzione dell'altro Stato attraverso i formulari previsti a tale scopo (Paper Sed U001 e U003 di richiesta; U002 e U004 di risposta). Tale posizione è altresì motivata dall'intento di prevenire un utilizzo fraudolento del documento portatile U1 da parte di soggetti non legittimati. Invece il documento portatile PDU2 è l'attestato che deve essere rilasciato dalle Istituzioni dello Stato membro che sta erogando una prestazione di disoccupazione ad un beneficiario che si reca in uno o più Stati membri alla ricerca di un lavoro, affinché possa continuare a beneficiare di dette prestazioni.

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Home Famiglia Disoccupazione per rimpatriati: ecco come richiederla Novità per tutti gli italiani lavoratori all'estero che hanno perso il lavoro. Infatti, il cittadino italiano che rientra in Patria, può chiedere all'INPS l'indennità di disoccupazione per rimpatriati. Si tratta di una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali. Ovviamente, come in tutte le richieste, ci sono delle particolari condizioni affinché un cittadino italiano sia nelle condizioni di fare la domanda. Andiamo nel dettaglio. Requisiti necessari per richiedere la disoccupazione per rimpatriati Questa particolare indennità spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero.

La durata massima prevista della prestazione è di 180 giorni. L'importo è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali nell'anno di riferimento della prestazione da erogare (per l'anno in corso, Circ. 16 del 29-01-2015). Infatti, le retribuzioni convenzionali, sono determinate con decreti ministeriali annuali. L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS e può essere riscossa: mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale; mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Info: INPS Vuoi approfittare delle opportunità contenute nell'articolo? Compila il form sottostante per contattare l'azienda New Skills Group s. r. l. Società specializzata in finanza agevolata e nei contributi a fondo perduto. Sul Sito che stai visitando utilizziamo dei "cookie": delle tecnologie utili a migliorare la tua navigazione. Maggiori informazioni

December 31, 2022

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